PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire ai portatori di handicap un agevole accesso alle strutture sportive.

Art. 2.
(Posti riservati ai portatori di handicap).

      1. Gli utenti portatori di handicap accedono ai posti ad essi riservati nelle strutture sportive aperte al pubblico.
      2. I posti riservati ai portatori di handicap devono essere in numero pari a 1 ogni 300 posti o frazione di 300 e comunque in numero non inferiore a 15.

Art. 3.
(Obblighi dei soggetti proprietari
delle strutture sportive).

      1. I soggetti pubblici o privati proprietari di impianti sportivi aperti al pubblico realizzano, in conformità delle disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità alle strutture sportive e ai connessi servizi da parte dei portatori di handicap.
      2. I portatori di handicap devono essere messi in grado di raggiungere i posti ad essi riservati senza dover superare differenze di livello ovvero potendole superare mediante rampe od ascensori.